Sistema RENTRI: Modalità operative per la gestione del FIR digitale in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI e di connettività.
Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 sono state definite le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale” da adottare nei casi di:
- mancata disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta a manutenzione ordinaria o straordinaria;
- indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale, per ragioni al di fuori del controllo dell’operatore e non derivanti da negligenza o scarsa manutenzione.
Di seguito si riporta il dettaglio delle procedure da adottare per le diverse tipologie di malfunzionamento riscontrata.
Come verrà dettagliato in seguito, si raccomanda di accompagnare sempre il trasporto con una stampa cartacea del FIR digitale al fine di poter sfruttare le procedure di emergenza a pieno.
Malfunzionamenti dipendenti dalla mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI (malfunzionamento portale RENTRI)
Se NON è possibile vidimare il FIR digitale
Gli operatori dovranno provvedere alla vidimazione di un numero adeguato di FIR digitali in anticipo al fine di poter utilizzare detti documenti digitali per effettuare i trasporti.
È pertanto suggerito agli operatori di predisporre un numero adeguato di FIR digitali già vidimati in anticipo in numero proporzionato rispetto alle esigenze operative.
Se NON è possibile emettere il FIR digitale
È consentito emettere il FIR cartaceo secondo il modello previsto dal DM 59/2023, il quale dovrà essere gestito secondo le modalità previste per il regime del FIR cartaceo (firme anagrafiche, duplice copia cartacea, restituzione della 4° copia a carico del trasportatore).
Gli operatori dovranno predisporre un numero adeguato di FIR cartacei bianchi vidimati da compilare manualmente in numero proporzionato rispetto alle esigenze operative.
Se NON è possibile aggiornare il FIR durante il trasporto ma lo stesso è già stato generato in modalità digitale
Nel caso in cui sia già stato vidimato e generato il FIR digitale ma non fosse possibile integrare il file durante il trasporto (integrazione dati, apposizione firme digitali, ecc.), gli operatori potranno utilizzare la copia cartacea del FIR digitale (copia che dovrà quindi accompagnare il trasporto) per integrare manualmente i dati necessari ed apporre le firme autografe.
In caso il malfunzionamento dovesse verificarsi durante la fase di trasporto, il trasportatore deve informare il produttore/detentore dell’avvenuto passaggio alla gestione sulla stampa cartacea.
Se invece il malfunzionamento dovesse riscontrarsi in fase di conferimento, il destinatario dovrà integrare manualmente i dati sulla stampa cartacea del FIR digitale che ha accompagnato il trasporto e firmare la stessa in modo autografo. In tale casistica, il destinatario dovrà comunicare al produttore/detentore il cambio di regime del FIR (da digitale a cartaceo) al verificarsi dell’evento.
Se NON è possibile adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati a RENTRI (solo per i trasporti di rifiuti pericolosi) o di restituzione della copia del FIR digitale
In caso di malfunzionamenti che rendano impossibili gli adempimenti inerenti alla trasmissione dei dati a RENTRI per i FIR digitali relativi ai trasporti di rifiuti pericolosi, è fatto obbligo a tutti i soggetti di adempiere all’obbligo il primo giorno lavorativo successivo al ripristino dei servizi RENTRI.
Analogamente, in caso di malfunzionamenti che impediscano al destinatario di completare la procedura di restituzione della copia del FIR digitale agli altri soggetti coinvolti nel trasporto, è fatto obbligo al destinatario di adempiere all’obbligo il primo giorno lavorativo successivo al ripristino dei servizi RENTRI
Indisponibilità temporanea Internet o servizi di autenticazione digitale (SPID/CIE/firma remota)
Se NON è possibile emettere il FIR digitale per mancanza Internet/autenticazione
In caso di mancanza della connettività internet oppure in caso di indisponibilità dei servizi di autenticazione digitale, è consentita l’emissione di FIR cartacei in sostituzione dei digitali..
Nel campo “Annotazioni” del FIR cartaceo dovrà essere riportata la seguente dicitura: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi dell’Allegato 2 al Decreto Direttoriale n. 25 del 05/02/2026”.
Dovesse verificarsi tale evenienza, viene introdotto l’obbligo di compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea secondo il modello previsto dal decreto (scaricabile dal link in fondo alla pagina). La dichiarazione compilata e firmata dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino del malfunzionamento.
Se NON è possibile aggiornare il FIR durante il trasporto
Nel caso in cui sia già stato vidimato e generato il FIR digitale ma non fosse possibile integrare il file durante il trasporto (integrazione dati, apposizione firme digitali, ecc.), gli operatori potranno utilizzare la copia cartacea del FIR digitale (copia che dovrà quindi accompagnare il trasporto) per integrare manualmente i dati necessari ed apporre le firme autografe.
In caso il malfunzionamento dovesse verificarsi durante la fase di trasporto, il trasportatore deve informare il produttore/detentore dell’avvenuto passaggio alla gestione sulla stampa cartacea.
Se invece il malfunzionamento dovesse riscontrarsi in fase di conferimento, il destinatario dovrà integrare manualmente i dati sulla stampa cartacea del FIR digitale che ha accompagnato il trasporto e firmare la stessa in modo autografo. In tale casistica, il destinatario dovrà comunicare al produttore/detentore il cambio di regime del FIR (da digitale a cartaceo) al verificarsi dell’evento.
In entrambi i casi, gli operatori dovranno riportare nel campo annotazioni della copia cartacea del FIR digitale la dicitura “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”.
Successivamente occorrerà compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all’Allegato 2 e la stessa dovrà essere trasmessa via PEC, all’indirizzo dit.rentri@pec.it, entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
si sottolinea che la mancata trasmissione della PEC con la dichiarazione di indisponibilità temporanea può rendere non giustificata la gestione cartacea in sede di verifica da parte di un ente di controllo, con le relative sanzioni connesse al trasporto in mancanza del formulario.
Di seguito si riportano i link per scaricare il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 completo di tutti gli allegati e la dichiarazione di indisponibilità temporanea di cui all’Allegato 2 del decreto richiamato.
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci: 0332.1786200 – info@auto-truck.it
