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ECONOMIA CIRCOLARE

DECRETI ECONOMIA CIRCOLARE – NOVITA’ NORMATIVA AMBIENTALE

 

A seguito dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 116 e 119, sono state apportate importanti modifiche al Codice Ambientale e, di conseguenza, agli obblighi ed agli adempimenti per le imprese che producono e gestiscono i rifiuti.

Alcune modifiche sono efficaci dal 26 Settembre scorso, mentre altre necessitano di ulteriori Decreti attuativi per la loro definizione operativa.
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità introdotte suddivise per argomento come da elenco seguente:

  1. Definizioni in materia di rifiuti
  2. Deposito Temporaneo
  3. Nuovo Elenco CER
  4. Nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (comprese novità su Formulari, Registri di Carico/Scarico e Dichiarazione MUD)
  5. Altre importanti novità operative introdotte (multiraccolta, stazionamento veicoli, gestione semplificata rifiuti da costruzione/demolizione, gestione centri di raccolta comunali e altro)
  6. Responsabilità estesa del produttore di prodotti
  7. Sottoprodotti e Cessazione qualifica di rifiuti (End of Waste)
  8. Gestione rifiuti da Veicoli Fuori Uso (novità sia per impianti che per concessionari)

 

  1. DEFINIZIONI

Vengono modificate e introdotte nuove definizioni.

Tra le principali novità si segnala la nuova definizione di rifiuti urbani che riportiamo integralmente di seguito:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L–quinquies (scarica gli allegati);
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Con l’introduzione della definizione di cui sopra, è decretato anche che gli sfasci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni prevista dall’articolo 185, pertanto a partire dal 26 settembre, dovranno essere gestiti come rifiuti a tutti gli effetti.

Viene inoltre specificato che non sono compresi nella definizione di “rifiuti urbani” i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

In base a questa nuova definizione ne consegue che molti rifiuti ad oggi considerati esclusivamente speciali diventano rifiuti urbani.

Riteniamo che nelle prossime settimane saranno emanate specifiche Deliberazioni al riguardo da parte dell’Albo Gestori Ambientali al fine di adeguare le autorizzazioni per trasporto di detti rifiuti alla nuova definizione. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Sempre in materia di rifiuti urbani, viene inoltre stabilito che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
In caso di adesione al circuito esterno al servizio pubblico (compresa l’attestazione di cui sopra), le utenze non domestiche sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Si precisa comunque che tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.

 

Il Decreto introduce inoltre alcune nuove definizioni estremamente interessanti che riportiamo e commentiamo di seguito:

  • Riempimento: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.

Con questa definizione viene definitivamente introdotta l’attività di riempimento tra quelle classificate come “riciclaggio”. Riteniamo che saranno emanati Decreti specifici in argomento nelle prossime settimane.

 

  • Deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185–bis;

Con questa definizione si introduce un nuovo Articolo dedicato interamente alle regole del deposito temporaneo. Viste le interessanti novità apportate abbiamo dedicato di seguito un capitolo di approfondimento specifico.

 

  • Compost: prodotto  ottenuto  da compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite alla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.

Compostaggio: trattamento biologico aerobico  di  degradazione  e  stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici  non  qualificati  come  rifiuti,  da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

Con queste nuove definizioni viene definitivamente identificata la normativa sui fertilizzanti come punto di riferimento per i criteri qualitativi del materiale organico ottenuto a seguito del processo di compostaggio.

 

  1. DEPOSITO TEMPORANEO

Il deposito temporaneo è definito come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta” e, come detto in precedenza, è ora normato da un articolo specifico.

Viene confermato che questi depositi non necessitano di autorizzazione e restano invariati anche i limiti quantitativi e/o temporali già definiti dalla precedente normativa per l’avvio dei rifiuti a recupero/smaltimento.

Tuttavia sono introdotte le seguenti novità:

  • esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
  • per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

In riferimento ai rifiuti da costruzione e demolizione segnaliamo che sono introdotte importanti novità per le quali abbiamo dedicato uno specifico approfondimento.

 

  1. NUOVO ELENCO CER

Con il D.Lgs. 116/2020 viene revisionato l’Elenco dei Codici CER (codici rifiuti).

Cliccando su questo link è scaricabile un documento di confronto tra il vecchio ed il nuovo elenco dove abbiamo evidenziato le modifiche introdotte.

La maggior parte delle variazioni riguarda l’aggiornamento delle descrizioni dei codici, senza nessuna modifica sostanziale del contenuto. Tuttavia segnaliamo che è importante riportare le descrizioni aggiornate nei documenti previsti dal sistema di tracciabilità dei rifiuti (Formulari e Registri Carico/Scarico) al fine di non incorrere in sanzioni.

Segnaliamo l’introduzione di un nuovo codice (potenzialmente molto interessante) così classificato: 07.02.18 – Scarti di gomma, appartenente al Gruppo “rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali”.

Restiamo in attesa che gli enti interessati (Province e Regioni per gli impianti di recupero/smaltimento ed Albo Gestori Ambientali per le fasi di trasporto) chiariscano come potrà essere richiesta l’autorizzazione di detto Codice CER. Vi informeremo su futuri sviluppi.

 

  1. NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Con i Decreti emanati viene fornita qualche informazione in più rispetto al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti introdotto nel 2018 a seguito dell’abrogazione del Sistema SISTRI.

La principale novità è che il sistema sarà integrato nel nuovo “Registro Elettronico Nazionale” (REN) per la tracciabilità dei rifiuti e verrà gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Tutti i dettagli relativi alle modalità organizzative e funzionali del Registro sono rinviate ad un futuro Decreto con il quale verranno anche delineati i seguenti aspetti:

  • soggetti obbligati all’iscrizione e soggetti che possono aderire in maniera volontaria
  • tenuta, compilazione e vidimazione dei nuovi Formulari di Identificazione dei Rifiuti
  • tenuta, compilazione e vidimazione dei nuovi Registri Cronologici di Carico/Scarico
  • Costi di adesione al sistema

Segnaliamo comunque che fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui sopra, continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Di seguito dettagliamo le novità introdotte relativamente alla gestione dei nuovi Formulari e Registri, oltre che la Dichiarazione M.U.D..

 

Formulario di Identificazione
Fino all’emanazione del decreto che istituirà i nuovi modelli digitali, la disciplina dei Formulari di Identificazione Rifiuti resta invariata, così come sono immutate le disposizioni in merito alla numerazione ed alla vidimazione.

Viene confermato che la 4° copia del Formulario può essere trasmessa al produttore tramite PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta successivamente al produttore.

Come per i Registri di Carico/Scarico, vengono ridotti i tempi di conservazione anche delle copie dei Formulari che dovranno ora essere conservate per tre anni (prima erano 5).

Accanto al format tradizionale è introdotta la possibilità che i Formulari possano essere prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. In questo caso una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Sono ridefiniti i trasporti esclusi dall’obbligo della tenuta del Formulario:

  • il trasporto di rifiuti effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
  • il trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta comunali, effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
  • il trasporto di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta;
  • il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Viene inoltre specificato che il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, ad eccezione delle difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

 

Registro cronologico di carico e scarico
I soggetti obbligati alla tenuta dei Registri di Carico/Scarico restano di fatto immutati, così come non ci sono modifiche rispetto ai dati da registrare ed alle relative modalità di compilazione.

Sono meglio chiarite le tempistiche per le annotazioni che riportiamo di seguito:

  • per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
  • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  • per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;

Una novità importante relativamente ai soggetti obbligati è che vengono esonerati dalla tenuta del Registro di Carico/Scarico le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti (allineandosi così con la normativa relativa alla Dichiarazione MUD che già prevedeva detta esenzione).

Viene confermato l’esonero dall’obbligo di tenuta dei Registri di Carico/Scarico per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila e per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (aziende iscritte in Cat. 2bis all’Albo Gestori Ambientali).

Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 (novità) e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:

  1. Con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti o dei relativi documenti sostitutivi previsti;
  2. con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.

Tali modalità sono valide anche ai fini della comunicazione MUD.

Per quanto riguarda i tempi di conservazione del Registro di Carico/Scarico, con l’introduzione dei nuovi Decreti ora l’obbligo di conservazione scende a tre anni (prima erano 5), ad eccezione dei registri relativi alle discariche che continuano ad essere conservati a tempo indeterminato.

Una novità importante si segnala in relazione ai centri di raccolta comunali che sono ora obbligati alla tenuta del Registro di Carico/Scarico limitatamente ai soli rifiuti pericolosi.

Per questi soggetti la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.

Viene infine confermato che i registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al nuovo Registro Elettronico Nazionale (REN), quando sarà operativo.

 

Dichiarazione M.U.D.
Per quanto concerne la Dichiarazione M.U.D., i nuovi decreti mantengono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.

La novità principale introdotta è riferita alle informazioni che devono essere comunicate. In particolare sono ora previste le indicazioni relative alle quantità e le caratteristiche qualitative dei materiali prodotti all’esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

 A tal proposito si attende comunque entro la fine dell’anno la pubblicazione del Decreto specifico relativo alla Dichiarazione M.U.D. dove saranno dettagliate precisamente le modalità di compilazione.

 

  1. ALTRE IMPORTANTI NOVITA’ PER OPERAZIONI SPECIFICHE DI GESTIONE DI RIFIUTI

Microraccolta
Viene specificato il termine temporale massimo per l’effettuazione delle operazioni di microraccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore.

Queste operazioni devono ora essere effettuate nel termine massimo di 48 ore.

Restano invariate le modalità di compilazione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti: devono quindi essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate e nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

 

Stazionamenti di veicoli e soste tecniche
Importante novità in materia di stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché per le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto.

Viene specificato che queste attività non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Con l’introduzione dei nuovi Decreti è stato quindi definitivamente concesso lo stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto (anche presso magazzini o rimesse di veicoli) a condizione che entro 72 ore dalla partenza il trasporto venga portato a termine. Si sottolinea che in caso di modifica del “percorso più breve” è necessario riportare specifico dettaglio nel campo dedicato sul Formulario di Identificazione dei Rifiuti.

 

Manutenzione, piccoli interventi edili, attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
Viene introdotta un’importante novità per i rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc.

Tali rifiuti ora possono essere considerati come prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività. Il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Riteniamo importante sottolineare che sarà necessario capire cosa si intende per “piccoli interventi edili”: a tal proposito auspichiamo la prossima pubblicazione di un Decreto al riguardo.
Inoltre si segnala che il DDT è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto.

Viene inoltre specificato chiaramente che tale disposizione non deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

 

Gestione dei Centri di Raccolta Comunale
Viene modificata la disciplina dei Centri di Raccolta Comunale con l’inserimento nell’Allegato I, Paragrafo 4.2 del Decreto 8 aprile 2008 di alcuni Codici CER che a questo punto possono essere gestiti presso detti impianti.

Nello specifico i Codici CER inseriti sono:

  • Altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (Codice CER 200199);
  • Residui della pulizia stradale se avviati a recupero (Codice CER 200303);
  • Rifiuti urbani non differenziati (Codice CER 200301)

 

Assistenza sanitaria domiciliare
I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività.

La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

 

Manutenzione delle infrastrutture
Per le attività di manutenzione delle infrastrutture di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, viene decretato che lo stesso sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

 

Trasporto Intermodale

Viene introdotto un regime apposito per il deposito nell’ambito del trasporto intermodale.
Il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio, a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito.
Qualora i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall’inizio dell’attività di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all’autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

 

  1. RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

Una novità importante introdotta dal D.Lgs. 116/2020 riguarda il nuovo regime di responsabilità dei “produttori di prodotti”.

Nel dettaglio, la responsabilità della gestione dei rifiuti decadenti da un prodotto viene estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti. A tale scopo sono introdotte nuove misure per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità.
Viene inoltre istituito un Registro nazionale dei produttori (che sarà definito con apposito Decreto) per consentire il controllo del rispetto degli obblighi e la verifica degli obbiettivi di recupero e riciclaggio.

Per questo argomento viene prevista la pubblicazione di diversi Decreti attuativi per definire i criteri, i soggetti coinvolti ed i relativi obblighi legati alla responsabilità estesa dei produttori.

Sempre in materia di responsabilità del produttore, segnaliamo che nel caso di conferimento di rifiuti a impianti di smaltimento intermedio autorizzati alle operazioni  D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

 

  1. SOTTOPRODOTTI E CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTI (END OF WASTE)

Viene integrato l’articolo 184-bis (Sottoprodotti) precisando che affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano da considerarsi sottoprodotti dovranno garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l’utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.

Tali criteri saranno definiti da futuri Decreti di prossima emanazione.

 

Per quanto riguarda la Cessazione della qualifica di rifiuto, c.d. End of Waste, viene stabilito che la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (Regolamenti REACH e CLP).

 

  1. GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO

In materia di Veicoli Fuori Uso viene pubblicato il D.Lgs. 119/2020 che apporta sostanziali modifiche al sistema di gestione dei rifiuti.

Le novità introdotte riguardano tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei Veicoli Fuori Uso. Di seguito riportiamo un approfondimento di tutte le modifiche adottate a seguito della pubblicazione del Decreto suddividendole in base ai relativi soggetti interessati.

 

Concessionari, gestori di succursali e automercati

Viene specificato dal Decreto che il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (e cioè secondo il regime del “deposito temporaneo”), anche ai fini del  successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato”.

Per quanto legiferato, i concessionari, i gestori delle succursali e gli automercati devono quindi adeguarsi al regime del deposito temporaneo di rifiuti che nella sua espressione normativa farebbe assumere di riflesso la qualifica di “produttori del rifiuto” agli stessi soggetti.

Ne consegue quindi che concessionari, gestori delle succursali e automercati dovrebbero adempiere agli obblighi amministrativi previsti dalla normativa ambientali (Formualri di Identificazione dei Rifiuti, Registri di Carico/Scarico e Dichiarazione M.U.D.).

Trattandosi di importanti novità normative non escludiamo futuri approfondimenti da parte del Legislatore, tuttavia dalla lettura coordinata dei Decreti riteniamo che concessionari, gestori delle succursali ed automercati vengano ora inquadrati come i “produttori dei rifiuti”, rientrando di conseguenza tra i soggetti obbligati agli adempimenti amministrativi indicati sopra.

Segnaliamo tuttavia che in deroga alla norma vigente, viene specificato che il deposito temporaneo di rifiuti effettuato presso la concessionaria deve avere una durata massima di 30 giorni e che tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.

Nel Decreto viene inoltre prevista l’introduzione di un “Registro unico telematico dei veicoli fuori uso” che sarà gestito direttamente dalla Direzione Generale della Motorizzazione sul quale dovranno essere annotati gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso.

Tale Registro sarà istituito con apposito Decreto da adottare entro 180 giorni. Vi aggiorneremo in merito ai futuri sviluppi.

 

Impianti di trattamento Veicoli Fuori Uso e Centri di Raccolta

Sono apportate importanti novità operative e gestionali anche per gli impianti di trattamento dei Veicoli Fuori Uso.

Viene introdotto un termine di 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nell’impianto per effettuare le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’Allegato I, Punto 5 del precedente Decreto, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA. Sottolineiamo che tale limite temporale è riferito esclusivamente alle operazioni di messa in sicurezza e non anche a quelle di demolizione delle carcasse.

Viene inoltre introdotto l’obbligo di eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti, consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.

A tal riguardo sono anche state meglio specificate le attività da porre in atto per la gestione dei componenti destinati al mercato dei ricambi che riportiamo di seguito:

  • È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo (individuate all’allegato III). Il gestore del centro deve garantire la tracciabilità, con l’indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio;
  • Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l’idoneità e la funzionalità.

L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui sopra da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

Viene introdotto l’obbligo di comunicare tramite la Dichiarazione M.U.D. il peso effettivo dei veicoli fuori uso, ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero.

In riferimento al sistema di pesatura, viene definitivamente introdotto l’obbligo per tutti gli impianti di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i Veicoli Fuori Uso in ingresso, abolendo definitivamente il concetto dipeso presunto” o “peso differente” in base alle linee guida dettate da alcuni enti e/o case costruttrici per il conteggio dei dati relativi alla Dichiarazione M.U.D.

Gli impianti sprovvisti del sistema di pesatura dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine del 31 dicembre 2020, previa possibilità di ulteriore proroga di massimo 12 mesi eventualmente concessa direttamente dall’autorità competente.

Nel Decreto viene inoltre prevista l’introduzione di un “Registro unico telematico dei veicoli fuori uso” che sarà gestito direttamente dalla Direzione Generale della Motorizzazione sul quale dovranno essere annotati gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso.

Tale Registro sarà istituito con apposito Decreto da adottare entro 180 giorni. Vi aggiorneremo in merito ai futuri sviluppi.

 

Con il D.Lgs. 119/2020 viene definitivamente sancito che i Centri di Raccolta e gli Impianti di Trattamento siano ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico, di cui agli articolo da 65 al 71 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A dimostrazione di tale congruità sarà facoltà delle amministrazioni competenti (Province e/o Regioni) richiedere una valutazione in merito al rischio idraulico e idrogeologico dovuto al posizionamento dell’impianto rapportato a bacini idrici, vallate, fiumi vicini, etc.

A titolo puramente informativo segnaliamo che diverse amministrazioni hanno già provveduto alla verifica della compatibilità degli impianti.

 

Segnaliamo infine l’introduzione di un passaggio normativo dedicato ai produttori di rifiuti che potrebbe avere importanti ricadute anche sui gestori di Centri di Raccolta ed Impianti di Trattamento. Nello specifico è stabilito che i produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l’efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale (Dichiarazione M.U.D.) e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all’azienda”.

Viene quindi nuovamente esortato l’ottenimento delle certificazioni ISO 9001 e/o ISO 14001 e/o EMAS, sia per le agevolazioni legate alle autorizzazioni che per il ruolo di responsabilità che il produttore di veicoli assume con l’introduzione del presente Decreto.

 

Come si evince dalla presente comunicazione, le novità introdotte sono molte ed estremamente importanti.

Nei link seguenti è possibile scaricare i seguenti allegati:

 

Come sempre il nostro studio è a Vostra completa disposizione per qualsiasi approfondimento dedicato.

AUTO TRUCK, società di Varese

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