DEROGHE POSSESSO CQC PER TRASPORTI IN CONTO PROPRIO
Con la circolare Prot. 300/A/6887/21/111/2/2, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha voluto precisare alcuni punti contenuti nel Decreto Legislativo nr. 50 del 10 Giugno 2020, relativo alle nuove disposizioni in merito alla qualificazione iniziale e formazione periodica (CQC) dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e passeggeri.
Premesso che le deroghe al possesso della CQC si applicano per i trasporti eseguiti a fini non commerciali – cioè senza remunerazione, è necessario precisare che questa definizione non può essere applicata direttamente al trasporto in conto proprio, in quanto per definizione si tratta sempre di un’attività eseguita ai fini commerciali. Questo anche nell’ipotesi che la circolazione del veicolo non abbia in sé finalità di trasporto commerciale, ma lo spostamento del veicolo sia comunque funzionale all’attività dell’impresa.
La deroga in parola, relativa al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente, si può applicare al trasporto in conto proprio solo se sono presenti entrambe queste specifiche condizioni:
- La guida dei veicoli non deve costituire l’attività principale del conducente – secondo la Direttiva UE 2018/645 (considerato n. 6) la guida non è ritenuta l’attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo;
- Il materiale trasportato deve essere utilizzato dal conducente nell’esercizio della propria attività – come può avvenire nel caso di un’azienda edilizia, che andrà ad utilizzarlo direttamente per la sua attività principale.
Non rientra pertanto nella deroga il caso del conducente che trasporta in conto proprio del materiale prodotto dalla propria impresa con il solo scopo di consegnarlo al cliente.
Inoltre, perché la deroga in parola trovi applicazione per il trasporto in conto proprio, devono essere presenti queste condizioni:
- Il conducente non deve avere la qualifica di conducente professionale – non deve essere quindi assunto come autista, ma deve svolgere mansioni diverse, quali operaio/magazziniere;
- Il trasporto non deve costituire la fonte principale di reddito del conducente;
- Il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale – pertanto non potrà essere effettuato in condizione di eccezionalità.
I primi due punti identificano l’occasionalità del trasporto.
In riferimento all’attività principale del conducente, è necessario verificare quanto incide temporalmente l’attività di guida rispetto all’orario di lavoro complessivamente prestato.
Le norme attualmente in vigore non stabiliscono qual è la documentazione da presentare obbligatoriamente agli organi di Polizia Stradale per comprovare che la guida non costituisca l’attività principale svolta dal conducente, pertanto qualsiasi documento può essere ritenuto valido.
Resta ferma la possibilità da parte degli operatori di Polizia di eseguire un controllo della memoria di massa del tachigrafo, per quantificare se l’attività di guida svolta dal conducente sia superiore al 30% dell’attività di lavoro totale che ragionevolmente lo stesso può aver effettuato nell’arco del mese che si sta controllando.
Il mese da prendere in considerazione è quello solare, pertanto affinché la verifica sia efficace occorre che il controllo venga effettuato a ridosso dell’inizio o della fine del mese, in modo da verificare quanti più giorni possibili del mese in corso o di quello appena trascorso.
Resta valida inoltre la facoltà degli organi di controllo di richiedere all’azienda, ai sensi dell’Art. 180, comma 8 del Codice della Strada, i dati dell’attività di guida svolta da un dipendente della stessa.
E’ possibile scaricare la circolare cliccando QUI.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordialmente,
AUTO TRUCK, società di Varese, specializzata in pratiche automobilistiche
Emilio Crugnola