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DECRETO SEMPLIFICAZIONI – NOVITA’ NORMATIVA AMBIENTALE

 

Vi segnaliamo che con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni L. 108/2021, sono state introdotte a decorrere dal 31 luglio 2021 numerose importanti novità normative in materia ambientale. Di seguito approfondiamo solo i temi di maggior rilevanza.

 

MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE

In materia di manutenzione delle reti fognarie vi segnaliamo la modifica del comma 5 dell’articolo 230 del Testo Unico Ambientale con la quale viene definitivamente specificato che il regime semplificato per la gestione dei rifiuti da pulizia manutentiva è applicato anche alle fosse settiche non collegate con la rete fognaria ed ai bagni chimici.

Il trasporto di detti rifiuti effettuato direttamente dallo spurghista dovrà essere accompagnato da un unico documento di trasporto per ogni automezzo e percorso di raccolta. Sarà compito dell’Albo Gestori Ambientali adottare il modello di documento di trasporto di cui sopra con apposita deliberazione.

Fino all’emanazione da parte dell’Albo del nuovo e unico documento di trasporto, si continua ad utilizzare il formulario di identificazione rifiuti di cui all’articolo 193 del D. Lgs. 152/2006 e smi.

I rifiuti potranno essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni del regime del “deposito temporaneo” di cui all’Art. 183, c. 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.

Il soggetto che svolge l’attività manutentiva è sempre tenuto all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle Categorie ordinarie ed all’Albo degli Autotrasportatori.

 Di seguito riportiamo la nuova enunciazione completa dell’Art. 230, c. 5:
I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI (RENTRI) – AVVIO FASE SPERIMENTALE

È stata avviata la fase sperimentale del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), cioè il sistema elettronico che sostituirà il regime cartaceo attualmente vigente (Formulari, Registri di Carico/Scarico e Dichiarazione M.U.D.).

 

In collaborazione con l’Albo Gestori Ambientali, che è l’ente preposto alla gestione del nuovo sistema di tracciabilità, è stato realizzato un prototipo del Registro Elettronico Nazionale raggiungibile dal portale all’indirizzo https://www.rentri.it.

Le aziende interessate possono accedere nell’apposita sezione dedicata al laboratorio sperimentale per prendere visione del progetto e consultare la documentazione tecnica resa disponibile all’indirizzo https://prototipo.rentri.it.

I soggetti interessati a prendere parte al progetto di prototipo del RENTRI possono manifestare la loro disponibilità a partecipare inviando una richiesta alla Segreteria del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali all’indirizzo mail segreterialbonazionale@mite.gov.it.

 

NOVITA’ PER IMPIANTI MOBILI E CAMPAGNE ATTIVITA’

Viene modificato il termine previsto dall’Art. 208, c. 15 del D. Lgs. 152/2006 entro il quale il soggetto interessato deve comunicare la campagna di attività che intende svolgere con impianti mobili di smaltimento o recupero che viene ridotto da 60 a 20 giorni.

Gli impianti mobili vengono inoltre esclusi dalla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in caso di campagne di attività di durata inferiore a 90 giorni per i rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, e di durata inferiore a 30 giorni per gli altri rifiuti non pericolosi.
Le eventuali successive campagne di attività effettuate sullo stesso sito dovranno essere sottoposte alla  procedura di verifica di assoggettabilità a  V.I.A. esclusivamente in caso le quantità di cui si richiede autorizzazione siano superiori a  1.000 metri cubi al giorno.

 

ABROGAZIONE ATTESTAZIONE DI AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO

Viene modificato l’Art. 188 del Testo Unico Ambientale in relazione alla responsabilità del produttore in caso di conferimento di rifiuti ad impianti di smaltimento intermedi.

Nello specifico, in caso di conferimento di rifiuti ad impianti per le operazioni di smaltimento intermedio (D13, D14, D15), non è più obbligatorio il rilascio dell’attestazione di avvio a smaltimento ma è sufficiente ricevere la copia del Formulario di Identificazione datata e firmata dall’impianto di destinazione per assolvere ai compiti di responsabilità da parte del produttore.

 

Come sempre il nostro Studio è a Vostra completa disposizione per qualsiasi approfondimento.

AUTO TRUCK, società di Varese, specializzata in consulenza ambientale

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