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Adempimenti per cisterne distribuzione carburante

Nuovi adempimenti amministrativi per gestori di cisterne e depositi di prodotti energetici

Con il cosiddetto Decreto Fiscale, è stata ampliata la platea degli esercenti di depositi di prodotti energetici tenuti a presentare la denuncia (licenza fiscale) all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio ed a contabilizzare gli stessi prodotti tramite apposito registro di carico e scarico.

In particolare sono ora tenuti a tale adempimento:

  • gli esercenti di depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (anziché 25);
  • gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi (anziché i 10 metri cubi) – cosiddetti “distributori minori”.

L’obbligo di denuncia del deposito o del distributore (licenza fiscale) e di contabilizzazione dei prodotti energetici in un apposito registro di carico e scarico decorre dal 1° aprile 2020.

Prima dell’entrata in vigore di tali novità, l’impresa che utilizzava un distributore privato di carburante era esentata sia dagli obblighi di registrazione che da qualsiasi altro adempimento qualora la capacità della cisterna utilizzata fosse inferiore ai 10 mc (ossia 10.000 litri). A seguito delle modifiche introdotte, il limite di capacità che impone il rispetto dei nuovi adempimenti risulta ridotto a 5 mc (ossia a 5.000 litri).

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha emanato lo scorso 27 dicembre 2019 la nota prot. 240433/U (in allegato), in conseguenza delle modifiche sopra indicate, con la quale ha prescritto che:

  • si intendono come distributori minori quelli di capacità superiore a 5 mc. e non superiore ai 10 mc.;
  • per i distributori minori il registro di carico e scarico è tenuto in via semplificata, su supporto elettronico o cartaceo, in quest’ultimo caso senza alcuna vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane;
  • le prime annotazioni sul registro dovranno avvenire entro il primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione, cioè dal 1° Aprile 2020;
  • la giacenza iniziale da riportare sul registro sarà quindi quella alle ore 00:00 del 1° Aprile 2020;
  • le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di ricezione del DAS (e quindi di ricezione del carburante dal fornitore);
  • le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni;
  • ogni anno entro il mese di febbraio dovrà essere trasmesso un prospetto via PEC all’Agenzia delle Dogane che riepiloga le movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di carico e scarico e tutta la restante documentazione (DAS etc.) sono da conservarsi per cinque anni.

In caso di inadempimento alle novità riportate sopra, le sanzioni previste sono le seguenti:

  • sanzione amministrativa da 1.032 a 5.164 €. per l’omessa denuncia del distributore
  • sanzione ammnistrativa da 258 a 1.549 €. per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico

Il nostro Studio è a Vostra disposizione per curare la predisposizione e la presentazione delle denunce agli uffici dell’Agenzia delle Dogane competenti oltre che assistervi nella redazione del registro di carico e scarico introdotto.

In caso rientraste tra i soggetti interessati da tali nuovi adempimenti vi invitiamo a contattarci quanto prima al fine di rispettare le scadenze fissate dalla normativa in modo da non incorrere nelle relative sanzioni.

Per qualsiasi chiarimento in merito siamo a Vostra disposizione.
T. 0332.1786200
Email: info@auto-truck.it

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