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OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER SPEDITORI DI MERCI PERICOLOSE

 

Vi ricordiamo che il 31 dicembre 2022 termina la deroga prevista dalla sottosezione 1.6.1.44 dell’ADR 2019 relativa alla nomina del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (Consulente ADR) per gli “speditori” di merci pericolose.

La norma ADR inquadra lo speditore come “l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi”, pertanto rientrano in detta classificazione molti dei soggetti committenti di un trasporto di merci pericolose rientranti nell’ADR.

Tale obbligo coinvolge anche i produttori di rifiuti pericolosi soggetti al regime ADR per la fase di trasporto oltre che gli intermediari senza detenzione iscritti in Cat. 8 all’Albo Gestori Ambientali per gli stessi rifiuti.

Fatte salve novità dell’ultima ora, dal 1 gennaio 2023 gli speditori saranno tenuti

a procedere alla nomina del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Segnaliamo oltretutto che allo stato normativo attuale gli speditori non possono beneficiare delle deroghe espressamente previste per il trasporto, tra cui:

  • Esenzione Parziale per unità di trasporto di cui alla sezione 1.1.3.6. ADR;
  • Esenzione Totale per quantitativo limitato, esente o disposizione speciale di cui ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 ADR;
  • Esenzione per spedizioni occasionali di cui al D.M 4 luglio 2000 per merci che presentano un livello di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate).

Come sempre il nostro Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento dedicato e per assistervi nella gestione degli adempimenti amministrativi necessari.

Per qualsiasi approfondimento in merito vi invitiamo a contattarci.

Il Team di Auto Truck

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