Sistema RENTRI: Introduzione Formulario Digitale per operatori obbligati all’iscrizione

A partire dal 13 Febbraio 2026 per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti ed obbligati all’iscrizione sul Sistema RENTRI verrà introdotto l’obbligo di tracciare la movimentazione dei rifiuti tramite l’utilizzo dei Formulari Digitali (xFIR).

RENTRI soggetti obbligati:

Rientrano in tale obbligo tutte le aziende che hanno provveduto (o che dovranno provvedere entro il 13/02/2026) all’iscrizione sul Portale RENTRI con la qualifica di “Operatori”, tra i quali si annoverano i seguenti soggetti:

  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con più di 10 dipendenti;
  • Trasportatori professionali di rifiuti (iscritti all’Albo Gestori Ambientali in Categorie diverse dalla 2bis);
  • Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Intermediari e commercianti di rifiuti senza la detenzione degli stessi (iscritti all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 8).

Restano invece esclusi dal nuovo adempimento i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti che però non sono soggetti all’iscrizione al RENTRI rifiuti in qualità di “Operatori” ma sono solo registrati con la qualifica di “Produttori di rifiuti non iscritti”, ed eventualmente autorizzati per il trasporto dei rifiuti da loro prodotti con l’iscrizione in Cat. 2bis all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per questi soggetti resteranno in vigore le procedure previste per la gestione del FIR Cartaceo già introdotte dal 13/02/2025.

Corsi di formazione entro il 13 febbraio per gli adempimenti introdotti ed Ambiente Demo

Vista la complessità degli adempimenti introdotti dal FIR Digitale e l’impatto che avranno sull’operatività aziendale nella gestione dei rifiuti, il nostro Studio organizzerà delle sessioni di formazione di stampo pratico per approfondire i nuovi adempimenti.

Abbiamo calendarizzato più incontri sul tema nelle date elencate di seguito al fine di permettere la partecipazione a tutte le imprese interessate secondo le rispettive disponibilità.

Ogni incontro sarà organizzato in modalità online e sarà previsto un numero chiuso di partecipanti al fine di approfondire al meglio le novità introdotte.

Gli incontri saranno dedicati principalmente all’approfondimento della gestione degli adempimenti introdotti con i nuovi FIR Digitali e delle relative possibilità operative tramite i servizi di supporto e l’App RENTRI FIR Digitale.

Le sessioni di formazione sono programmate secondo il seguente calendario:

  • Giovedì 15 Gennaio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 20:00
  • Giovedì 22 Gennaio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 20:00
  • Giovedì 29 Gennaio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 20:00
  • Giovedì 5 Febbraio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 20:00

Il costo della formazione è di 75,00 € + IVA per ogni partecipante. Di seguito è scaricabile la scheda di iscrizione.

Per completare la procedura di iscrizione al registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti sarà necessario inviare la scheda di iscrizione compilata e firmata (una per ogni partecipante) all’indirizzo tecnico@auto-truck.it.

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo successivamente alla ricezione dell’incasso della quota di iscrizione.

Per agevolare le aziende all’introduzione del nuovo FIR Digitale, tutte le funzionalità descritte in precedenza sono state abilitate nell’ambiente dimostrativo esistente sul Portale RENTRI (Ambiente DEMO), con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle che saranno efficaci sul portale “ufficiale” a partire dal 13 Febbraio 2026.

L’ambiente DEMO del Sistema RENTRI è raggiungibile al sito https://www.rentri.gov.it/demo.

Per qualsiasi ulteriore informazione inerente al Registro Elettronico Nazionale Rifiuti, non esitate a contattare Auto Track società di Varese, specializzata in servizi per gli autotrasportatori:

RENTRI come funziona: Modalità operative dei FIR Digitali

Ed ora vediamo come funziona il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il passaggio da FIR Cartaceo a FIR Digitale (xFIR) consiste sostanzialmente nella digitalizzazione dei formulari che accompagnano i trasporti di rifiuti che, a partire dal 13 Febbraio 2026, saranno trasformati in un documento nativamente informatico con estensione “.xFIR”.

Detti file saranno di tipo “contenitore” e conterranno le versioni del FIR aggiornato dai vari operatori (produttore e trasportatore) durante le fasi del trasporto con le informazioni di loro competenza.

Il FIR Digitale potrà essere emesso dal produttore oppure dal trasportatore su richiesta del produttore e dovrà essere compilato sempre secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023, pertanto non cambia nulla per quanto riguarda la compilazione dei formulari.

Prima della partenza del trasporto il FIR Digitale, una volta ultimata la compilazione, dovrà essere firmato digitalmente sia dal Produttore che dal Trasportatore tramite certificati di identificazione elettronica eIDAS (CIE e TS-CNS) oppure tramite certificati di firme remote messe a disposizione dallo stesso RENTRI.

Il Certificato di firma remota RENTRI viene messo a disposizione direttamente sul portale oppure può essere caricato su apposita App denominata “RENTRI FIR Digitale” e scaricabile sui dispositivi mobili dalle piattaforme App Store e Google Play.

L’App “RENTRI FIR Digitale” deve essere associata all’utilizzatore del dispositivo (come ad esempio un autista) tramite apposita la procedura di “boarding” da effettuarsi tramite il profilo aziendale sul Portale RENTRI.

A tal proposito si sottolinea che l’utilizzatore del dispositivo non deve essere necessariamente una persona individuata tra gli incaricati associati all’impresa.

RENTRI controlli su strada

Al fine di agevolare i controlli su strada, i trasporti dovranno essere accompagnati da una stampa non firmata del FIR Digitale.

In alternativa, deve essere garantita la possibilità di esibire il FIR Digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili.

Durante il trasporto il FIR Digitale viene integrato con tutte le informazioni ed i documenti necessari da parte del trasportatore tramite il portale RENTRI oppure l’App RENTRI FIR Digitale, come ad esempio in caso di trasbordo o sosta tecnica.

Le informazioni e le modalità di compilazione restano invariate rispetto alle previsioni del Decreto Direttoriale n. 251/2023.

Dopo ogni aggiornamento dei dati del FIR Digitale occorrerà procedere a firmare digitalmente il file xFIR aggiornato.

Una volta concluso il trasporto il destinatario provvederà ad inserire i dati relativi all’accettazione o al respingimento del trasporto, indicando data e ora di arrivo, e procederà alla sottoscrizione digitale del file xFIR.

In caso di accettazione parziale o respingimento, il trasporto successivo del rifiuto dovrà avvenire con lo stesso FIR, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.

Con l’avvento del FIR Digitale il destinatario viene inoltre gravato del nuovo adempimento della restituzione della copia completa del FIR entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto.

Si sottolinea che in caso di trasporto accompagnato da FIR Cartaceo tale adempimento resta in carico al trasportatore e la tempistica non viene modificata (3 mesi).

Tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione del rifiuto (produttori, trasportatori ed intermediari) dovranno scaricare la copia completa del FIR Digitale trasmesso dal destinatario tramite il Portale RENTRI rifiuti entro 90 giorni dalla data di restituzione.

Gli intermediari ed i commercianti senza detenzione dei rifiuti (imprese iscritte in Cat. 8 all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) non sono soggetti coinvolti nella compilazione dei FIR Digitali ma devono essere indicati da chi effettua la compilazione.

Per quanto detto, trasportatori ed impianti dovranno quindi adeguarsi per poter gestire le movimentazioni di rifiuti sia secondo le modalità dei FIR Cartacei (in caso di trasporti per produttori non obbligati all’iscrizione) che di quelli Digitali.

Resta possibile adempiere a tutti gli obblighi di compilazione e gestione dei FIR Digitali tramite i servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI oppure tramite le procedure di interoperabilità con i sistemi gestionali delle imprese.

Nuovi adempimenti di trasmissione e conservazione introdotti con il FIR Digitale

Con l’avvento del FIR Digitale vengono inoltre implementati gli obblighi dei soggetti coinvolti nelle movimentazioni dei rifiuti per quanto concerne la trasmissione dei dati a RENTRI e la conservazione digitale a norma.

In primo luogo, tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione di rifiuti pericolosi (produttori, trasportatori e destinatari) dovranno trasmettere a RENTRI i dati dei FIR Digitali, così come già avviene per i dati dei Registri di Carico/Scarico.

Detta trasmissione potrà avvenire tramite i servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI oppure tramite le procedure di interoperabilità con i sistemi gestionali delle imprese.

Le tempistiche di trasmissione dei dati dei FIR Digitali sono le stesse previste per le registrazioni, e quindi:

  • Per i produttori entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore;
  • Per i trasportatori entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti ai destinatari;
  • Per i destinatari entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti presso l’impianto.

In caso entro i termini di cui sopra non si disponesse della copia completa del FIR Digitale, i soggetti dovranno trasmettere i dati disponibili, successivamente verrà effettuata una seconda trasmissione appena verrà ricevuta la copia completa del FIR Digitale da parte del destinatario.

La trasmissione dei dati dei FIR Digitali è obbligatoria anche in caso di accettazione parziale o respingimento del carico di rifiuti da parte dell’impianto.

Potranno non essere trasmessi solo i FIR Digitali annullati (si sottolinea comunque che l’annullamento dei FIR è ammesso solo prima delle firme digitali apposte da produttore e trasportatore prima dell’inizio del trasporto).

Gli intermediari ed i commercianti senza detenzione dei rifiuti (imprese iscritte in Cat. 8 all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) non sono soggetti agli obblighi di compilazione dei FIR Digitali ed alla trasmissione dei dati dei FIR Digitali.

Il secondo adempimento introdotto con il FIR Digitale è legato alla conservazione a norma dei file xFIR.

Nello specifico, La copia completa del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma (come l’estrazione del Registro di Carico/Scarico su file XML già vigente) al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

La tempistica di trasferimento e messa in conservazione dei dati dei FIR Digitali è la stessa delle estrazioni dei Registri di Carico/Scarico, quindi almeno una volta all’anno. Resta ferma la facoltà per ogni soggetto di procedere con maggiore frequenza al trasferimento.

Sul Portale di RENTRI sono disponibili degli approfondimenti dedicati in merito alle modalità operative ed agli adempimenti introdotti a partire dal 13 Febbraio 2026 con l’avvento del FIR Digitale.

Condividi l'articolo
Articoli correlati

Chiusura uffici periodo natalizio

Di seguito le giornate di chiusura:

– I sabati del 27/12/2025 – 03/01/2026
– Nelle giornate del 24/12/2025 – 02/01/2026 – 05/01/2025
– Il 31/12/2025 saremo aperti dalle 9:00 alle 13:00

LEGGI DI PIÙ