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SPEDITORI DI MERCI PERICOLOSE – ESTENSIONE DELLE POSSIBILITA’ DI ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE

 

Facendo seguito alla nostra comunicazione del 7 Dicembre scorso, Vi segnaliamo che con Nota del 21 dicembre 2022 il Ministero dei Trasporti ha esteso l’applicazione di tutte le esenzioni previste dalla Norma ADR anche alle imprese inquadrate come speditori di merci pericolose.

A tal proposito Vi ricordiamo che a partire dal 1 Gennaio 2023 le imprese inquadrate come “speditori di merci pericolose” saranno obbligate alla nomina di un consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (Consulente ADR).

Nello specifico, con la Nota di cui sopra è stato chiarito che gli speditori potranno beneficiare di tutte deroghe espressamente previste dalla Norma ADR che elenchiamo di seguito:

  • Esenzione Parziale per unità di trasporto di cui alla sezione 1.1.3.6. ADR;
  • Esenzione Totale per quantitativo limitato, esente o disposizione speciale di cui ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 ADR;
  • Esenzione per spedizioni occasionali di cui al D.M 4 luglio 2000 per merci che presentano un livello di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate).

Come sempre il nostro Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento dedicato e per assistervi nella gestione degli adempimenti amministrativi necessari.

Per qualsiasi approfondimento in merito vi invitiamo a contattarci.

Il Team di Auto Truck

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