Nuova disciplina per i Centri di Raccolta comunali

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2026 è stata profondamente revisionata la disciplina dei Centri di Raccolta comunali destinati alla raccolta dei rifiuti urbani prodotti dai cittadini e dalle utenze non domestiche.

Con il Decreto richiamato vengono introdotte nuove modalità gestionali delle operazioni svolte internamente ai Centri di Raccolta da parte degli addetti e vengono anche ridefinite le tipologie di rifiuti conferibili ed i soggetti autorizzati al conferimento.

Non vengono invece modificati i requisiti autorizzativi delle imprese che gestiscono i Centri di Raccolta, che quindi restano obbligati ad ottenere l’iscrizione in Cat. 1 all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Sottocategoria “Gestione dei Centri di Raccolta”.

La nuova disciplina è in vigore dal 14 Maggio 2026.

Per i Centri di Raccolta già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto viene imposto l’obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni entro il termine di 12 mesi (14 Maggio 2027), adeguamento che dovrà prevedere anche l’eventuale aggiornamento dei Regolamenti Comunali che istituiscono il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto Ministeriale 26 Marzo 2026:

  • Vengono identificate le “utenze non domestiche” come le imprese di cui agli allegati L- quater ed L-quinques del D.Lgs. 152/2006, nonché le imprese che conferiscono i propri rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come definiti dall’Art. 4, c. 1, let. l) del D.Lgs. 49/2014 e le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui all’Art. 2, c. 1 let. g) del DPR 254/2003.
  • Viene introdotto con l’Allegato 1 al Decreto (scaricabile sotto) l’elenco dei rifiuti conferibili ai Centri di Raccolta ed il dettaglio dei soggetti conferitori, cioè per ogni tipologia di rifiuto viene definito se possa essere conferito da un’utenza domestica (privato) o anche non domestica (azienda).
  • All’Art. 5 del Decreto (scaricabile sotto) sono ridefinite ed in alcuni casi implementate le attrezzature tecniche necessarie per il deposito di specifiche tipologie di rifiuti, come ad esempio i rifiuti biodegradabili, i residui della pulizia stradale, i rifiuti sanitari ed i rifiuti di pile e batterie.
  • Sempre all’Art. 5 del Decreto sono ridefinite le tempistiche di deposito delle varie frazioni di rifiuti allineandole in generale alle previsioni del “deposito temporaneo” di cui all’Art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, ad eccezione dei rifiuti umidi e verdi che prevedono una tempistica massima di deposito rispettivamente di 72 ore e 30 giorni.
  • Vengono confermate le modalità di tracciabilità delle movimentazioni che interessano i Centri di Raccolta, prevedendo la compilazione dei Registri di Carico/Scarico solo per i rifiuti pericolosi e la tracciabilità degli accessi da parte delle utenze non domestiche tramite la scheda riportata all’Allegato 2 al Decreto (scaricabile sotto). Viene anche introdotta con l’Allegato 3 una scheda per i rifiuti avviati alle operazioni di recupero e smaltimento che però deve essere compilata solo in caso detti trasporti non debbano essere accompagnati con il Formulario di cui all’Art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

Il testo completo del Decreto e gli allegati richiamati nei punti elencati sopra sono scaricabili dai
pulsanti riportati sotto.

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