Nuovo sistema tracciabilità rifiuti – RENTRI

Con la pubblicazione di più espressioni normative è stato introdotto il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI che sostituirà la gestione attualmente prevista effettuata tramite i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) ed i Registri di Carico/Scarico.

Il Sistema RENTRI ha lo scopo di digitalizzare tutta la gestione e l’archiviazione degli adempimenti amministrativi attualmente previsti per le attività di gestione dei rifiuti, introducendo così importanti novità per tutte le imprese coinvolte.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità introdotte suddivise per argomento come da
elenco seguente:

  1. Iscrizione al Sistema RENTRI
  2. Struttura ed utilizzo del Sistema RENTRI per imprese obbligate all’iscrizione
  3. Registrazione ed utilizzo del Sistema RENTRI per imprese non obbligate all’iscrizione
  4. Casi particolari ed adempimenti specifici
  5. Ambiente Demo e corsi di formazione per adempimenti introdotti dal Sistema RENTRI

1. ISCRIZIONE AL SISTEMA RENTRI

L’introduzione del Sistema RENTRI si sviluppa in due adempimenti successivi: l’iscrizione al Sistema e l’utilizzo del Sistema.

In questo capitolo si approfondisce il tema dell’iscrizione.

Il Sistema RENTRI stabilisce un calendario per le iscrizioni delle aziende coinvolte nella gestione dei rifiuti composto di 3 scaglioni in funzione di quelle che sono le attività svolte dalle imprese stesse.

Indipendentemente dallo scaglione di interesse, la procedura di iscrizione prevede che il legale rappresentante acceda per la prima volta al portale del Sistema RENTRI al sito https://www.rentri.gov.it/it tramite un dispositivo di riconoscimento digitale (SPID persona fisica o giuridica, CIE o CNS).

Successivamente all’accesso il legale rappresentante dell’impresa potrà poi procedere alla compilazione dell’iscrizione dell’impresa fornendo tutti i dettagli relativi alle attività svolte, alle sedi dell’azienda ed alle persone che possono eventualmente essere accreditate per operare sul Sistema RENTRI per conto dell’impresa stessa.

La procedura di iscrizione al Sistema RENTRI prevede il pagamento di un diritto di segreteria pari a 10,00€ da effettuare una tantum tramite il circuito PagoPA.

E’ previsto inoltre il pagamento di un diritto annuale di iscrizione dipendente dal tipo di attività svolta dall’impresa per la quale è prevista dall’iscrizione.

Per le imprese che effettuano attività di produzione di rifiuti, i vari adempimenti dipendono anche dal numero di dipendenti in forza all’azienda.

Questo dato deve essere calcolato in base al numero di persone che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di iscrizione o di versamento del contributo annuale.

Di seguito si dettagliano le aziende per le cui attività è prevista l’iscrizione con i dettagli relativi
anche alle scadenze ed all’importo del contributo annuale dovuto.

Primo scaglione – Iscrizione al Sistema RENTRI da completare dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 (Art. 13, c. 1, lett. a) del D.M. 59/2023)

Le aziende che devono completare l’iscrizione al Sistema RENTRI entro le date previste per il primo scaglione sono quelle che effettuano le seguenti attività:

  • Trasportatori di rifiuti a titolo professionale (iscrizioni in Cat. 1, 4, 5 e 6 all’Albo Gestori Ambientali);
  • Impianti di Recupero e Smaltimento di rifiuti;
  • Intermediari e Commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi (iscrizioni in Cat. 8 all’Albo Gestori Ambientali);
  • Produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 50 dipendenti solo se i rifiuti sono decadenti da attività industriali o artigianali, oppure da operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (c.d. “nuovi produttori”), da potabilizzazione delle acque o depurazione dei fumi.

In sede di prima iscrizione per le imprese che svolgono le attività elencate in precedenza è previsto il pagamento di un contributo annuale pari a 100,00 € per ogni unità locale iscritta da versare tramite il circuito PagoPA.

Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale sarà corrispondere entro il 30 Aprile di ogni anno e l’importo sarà pari a 60,00 € per ogni unità locale iscritta.

Secondo scaglione – Iscrizione al Sistema RENTRI da completare dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 (Art. 13, c. 1, lett. b) del D.M. 59/2023)

Le aziende che devono completare l’iscrizione al Sistema RENTRI entro le date previste per il secondo scaglione sono quelle che effettuano le seguenti attività:

  • Produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti (fino a 50);
  • Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti (fino a 50) solo se i rifiuti sono decadenti da attività industriali o artigianali, oppure da operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (c.d. “nuovi produttori”), da potabilizzazione delle acque o depurazione dei fumi.

In sede di prima iscrizione per le imprese che svolgono le attività elencate in precedenza è previsto il pagamento di un contributo annuale pari a 50,00 € per ogni unità locale iscritta da versare tramite il circuito PagoPA.

Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale sarà corrispondere entro il 30 Aprile di ogni anno e l’importo sarà pari a 30,00 € per ogni unità locale iscritta.

Terzo scaglione – Iscrizione al Sistema RENTRI da completare dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 (Art. 13, c. 1, lett. c) del D.M. 59/2023)

Le aziende che devono completare l’iscrizione al Sistema RENTRI entro le date previste per il terzo scaglione sono quelle che effettuano le seguenti attività:

  • Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.

In sede di prima iscrizione per le imprese che svolgono le attività elencate in precedenza è previsto il pagamento di un contributo annuale pari a 50,00 € per ogni unità locale iscritta da versare tramite il circuito PagoPA.

Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale sarà corrispondere entro il 30 Aprile di ogni anno e l’importo sarà pari a 30,00 € per ogni unità locale iscritta.

Soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione

Le aziende operanti nella gestione dei rifiuti che non sono elencate tra i soggetti obbligati all’iscrizione dettagliati sopra non dovranno iscriversi al Sistema RENTRI ma avranno l’obbligo di effettuare una registrazione sul portale per poter vidimare digitalmente i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Rientrano in questa casistica i produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti ed i produttori di rifiuti non pericolosi decadenti da attività diverse da industriali e artigianali (indipendentemente dal numero di dipendenti).

Rientrano in questo ambito i produttori di rifiuti non pericolosi prodotti da:

  • Attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  • Attività commerciali;
  • Attività di servizio;
  • Attività sanitarie;
  • Attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, di cui all’art. 2135 del codice civile, e della pesca.

Rientrano tra i soggetti non obbligati all’iscrizione anche le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi con limite di 30 Kg/litri al giorno iscritti in Cat. 2bis all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Si segnala tuttavia che in caso di gestione di rifiuti pericolosi questi soggetti dovranno iscriversi al Sistema RENTRI per la qualifica di produttore di rifiuti pericolosi secondo gli scaglioni dettagliati in precedenza.

Cliccando qui è scaricabile la tabella recante tutte le scadenze relative alle iscrizioni al Sistema RENTRI.

2. STRUTTURA ED UTILIZZO DEL SISTEMA RENTRI PER LE IMPRESE OBBLIGATE ALL’ISCRIZIONE

Il Sistema RENTRI si divide in due sezioni: Sezione Anagrafica e Sezione Tracciabilità.

La Sezione Anagrafica garantisce l’accesso ai dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni.

Questa Sezione viene popolata dai vari operatori nel momento dell’iscrizione ed è consultabile da parte di qualunque azienda a seguito dell’accesso autenticato.

La Sezione Tracciabilità è dedicata invece alla gestione amministrativa degli adempimenti previsti dalla norma ambientale, e quindi è la sezione del portale del Sistema RENTRI dove dovranno essere vidimati e gestiti i nuovi Formulari di Identificazione RIFIUTI (FIR) e Registro Cronologico di Carico e Scarico.

L’accesso al portale del Sistema RENTRI potrà essere effettuato sul sito https://www.rentri.gov.it/it tramite un dispositivo di riconoscimento digitale (SPID persona fisica o giuridica, CIE o CNS) di una delle persone registrate in fase di prima iscrizione.

I documenti che compongono la nuova tracciabilità dei rifiuti (nuovi Formulari di Identificazione dei Rifiuti e Registri Cronologici di Carico/Scarico) potranno essere gestiti dalle imprese obbligate all’iscrizione al Sistema RENTRI secondo due modalità in funzione delle scadenze dell’obbligo di iscrizione: modalità cartacea e modalità digitale.

In breve, i documenti in modalità digitale dovranno essere utilizzati obbligatoriamente dai soggetti iscritti al Sistema RENTRI a partire dal 13/02/2026, mentre fino a quel momento le imprese dovranno scaricare i modelli in formato cartaceo.

Ai seguenti link sono scaricabili il nuovo modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti e di Registro Cronologico di Carico/Scarico.

Indipendentemente dalla modalità di riferimento, i nuovi modelli dovranno essere utilizzati a partire dal 13/02/2025, data dalla quale non potranno più essere utilizzati i “vecchi” modelli di FIR e Registro Carico/Scarico previsti dal regime attuale.

Per quanto riguarda le procedure di vidimazione, dalla data di entrata in vigore del Sistema RENTRI (13/02/2025) sarà obbligatorio procedere alla vidimazione dei FIR direttamente tramite il portale, mentre per i Registri di Carico/Scarico sarà introdotto un “doppio binario” che prevede l’obbligo di vidimazione tramite il Sistema RENTRI solo a seguito dell’iscrizione.

Le imprese obbligate all’iscrizione dopo il 13/02/2025 dovranno scaricare il nuovo modello di Registro dal portale del Sistema RENTRI e procedere alla vidimazione presso le CCIAA di Competenza.

Nulla cambia per quanto riguarda le responsabilità e le tempistiche di gestione amministrativa dei documenti, pertanto il produttore dei rifiuti manterrà la responsabilità della compilazione del suo Registro e del FIR, il quale sarà poi completato dal trasportatore e dal destinatario con i dati di pertinenza.

A conclusione del trasporto, il destinatario mantiene la responsabilità di chiusura del viaggio mentre il trasportatore dovrà trasmettere al produttore la copia del nuovo FIR.

Vengono anche confermate le tempistiche di registrazione di ogni operazione sui Registri di Carico/Scarico (2 giorni lavorativi per impianti di recupero/smaltimento e 10 giorni lavorativi per tutti gli altri soggetti).

Si segnala un’importante novità introdotta dal Sistema RENTRI rispetto al regime attuale: ogni registrazione effettuata sul Registro di Carico e Scarico in modalità digitale (quindi per le imprese già iscritte al RENTRI) dovrà essere “trasmessa” al sistema stesso tramite apposita funzionalità presente sul portale entro il mese successivo alla registrazione stessa.

In altre parole, con cadenza mensile sarà necessario trasmettere al Sistema RENTRI tutte le registrazioni effettuate nel mese precedente tramite apposita funzione presente sul portale.

Lo stesso adempimento è previsto anche per i FIR relativi esclusivamente ai trasporti di rifiuti pericolosi (ma solo a partire dal 13/02/2026).

Il Sistema RENTRI prevede anche la possibilità di interoperabilità con i sistemi gestionali aziendali dedicati alla gestione degli adempimenti normativi.

In caso utilizzaste uno di questi sistemi Vi invitiamo a contattare i Vostri fornitori per associare l’applicativo aziendale al Sistema RENTRI.

Come sarà dettagliato in seguito, i nuovi modelli dovranno essere utilizzati anche da parte delle imprese non obbligate all’iscrizione al Sistema RENTRI.

Di seguito si riassumono gli adempimenti e le formalità che dovranno essere rispettate dalle imprese a partire dal 13/02/2025.

Adempimenti per le imprese che devono iscriversi al Sistema RENTRI entro il 13/02/2025 (primo scaglione)

Le imprese obbligate ad iscriversi al Sistema RENTRI entro il 13/02/2025 (primo scaglione) dovranno utilizzare fin da subito i nuovi modelli di Registro in formato digitale mentre il FIR sarà gestito in formato cartaceo fino al 13/02/2026, data dalla quale entrerà in vigore il formato di FIR digitale.

Per quanto riguarda le procedure di vidimazione, a partire dal 13/02/2025 non sarà più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di Commercio ma occorrerà vidimare digitalmente i FIR secondo il nuovo modello introdotto dal Sistema RENTRI utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal portale.

Il Registro Cronologico di Carico e Scarico invece dovrà essere gestito fin da subito secondo il formato digitale tramite il portale del sistema RENTRI.

Dal punto di vista operativo, il FIR cartaceo deve essere compilato dal produttore tramite il sistema
RENTRI oppure manualmente (dopo aver stampato il FIR vidimato in duplice copia).

Il Sistema RENTRI prevede anche la possibilità che il FIR venga emesso dal trasportatore su specifica richiesta del produttore se ancora non iscritto al RENTRI.

In tale condizione si ricorda comunque che il produttore sarà comunque obbligato alla registrazione sul portale.

Successivamente all’emissione il FIR sarà firmato in maniera autografa dal trasportatore e dovrà accompagnare il trasporto dei rifiuti prevedendo una ripartizione delle copie a tutti gli effetti allineata a quanto previsto per la gestione dei Vi.Vi.FIR:

  • Con il Sistema RENTRI saranno generati FIR cartacei composti da 2 copie originali;
  • Una copia rimane presso il produttore mentre l’altra accompagna il rifiuto fino a
    destinazione;
  • Il destinatario (successivamente all’accettazione del conferimento) sottoscrive e trattiene la
    copia del Formulario che ha accompagnato il trasporto;
  • Il trasportatore tratterrà una semplice fotocopia del Formulario sottoscritto dal destinatario ed avrà sempre l’onere di fornirne una copia dello stesso al produttore entro 3 mesi (trasmissione che potrà essere effettuata a mezzo consegna di fotocopia, invio a mezzo PEC oppure direttamente tramite il Portale del Sistema RENTRI);
  • In caso fosse presente anche un intermediario senza detenzione (Cat. 8 Albo Gestori Ambientali), successivamente alla conclusione del viaggio il trasportatore dovrà trasmettere una copia del FIR anche a questo soggetto con le stesse modalità indicate al punto precedente per la riconsegna.

Un volta concluso il trasporto, ogni operatore dovrà completare la registrazione del trasporto sul proprio Registro Cronologico di Carico e Scarico entro le tempistiche previste dalla normativa.

A tal proposito, il portale del Sistema RENTRI prevede la possibilità di effettuare una rettifica delle registrazioni effettuate in caso di compilazione errata.

Questa funzionalità potrà essere utilizzata anche dai produttori di rifiuti per rettificare i pesi registrati sulle operazioni di scarico a seguito del conferimento presso l’impianto di destinazione.

Per tutte le modalità di compilazione dei nuovi modelli di FIR e Registri si rimanda alle istruzioni pubblicate con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023, scaricabili dai link seguenti:

Importante novità introdotta dal nuovo sistema di tracciabilità è legata alla conservazione dei dati trasmessi al Sistema RENTRI.

I Registri Cronologici di Carico e Scarico tenuti in modalità digitale sono soggetti a conservazione digitale a norma al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Per la conservazione dei documenti tutti gli operatori dovranno rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche).

Per i tempi di conservazione dei registri vale quanto stabilito dall’art. 190 del D.lgs 152/2006. Il documento elettronico del Registro Cronologico di Carico e Scarico deve essere trasferito al sistema di conservazione almeno una volta all’anno.

Il versamento del registro elettronico al sistema per la conservazione a norma di cui l’operatore ha scelto di avvalersi richiederà, ai fini dell’opponibilità a terzi, la sottoscrizione digitale da parte del responsabile alla conservazione e l’apposizione della marca temporale (come previsto dalla norma in merito alla conservazione digitale dei documenti).

Questo processo di archiviazione documentale consente di non dover più stampare i registri cronologici di carico e scarico sui libri/giornali cartacei vidimati.

L’operatività descritta in precedenza dovrà essere applicata dai soggetti obbligati all’iscrizione entro il 13/02/2025 (primo scaglione) in forma transitoria fino 13/02/2026, data quando diventerà obbligatoria la gestione dei documenti esclusivamente in formato digitale.

Successivamente all’introduzione dell’obbligo di gestione del FIR digitale, lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto.

La sottoscrizione digitale dovrà essere effettuata anche da eventuali altri soggetti coinvolti nella fase di trasporto (ad esempio nel caso di intermediari senza detenzione dei rifiuti).

Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa cartacea del formulario digitale, secondo il nuovo modello di FIR introdotto.

In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili.

A conclusione del trasporto il destinatario dovrà apporre la propria sottoscrizione digitale al momento dell’arrivo all’impianto.

La sottoscrizione del FIR digitale potrà essere effettuata con strumenti di firma elettronica avanzata.

A tal proposito RENTRI mette a disposizione degli operatori uno strumento di firma elettronica rilasciata dall’autorità di certificazione di dominio del RENTRI stesso.

Si segnala inoltre che la norma del Sistema RENTRI prevede che i trasportatori iscritti in Cat. 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi) dovranno dotarsi di un sistema di geolocalizzazione del veicolo in grado di trattare il percorso effettuato.

Al fine di adeguarsi a tale requisito si attende una delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che definisca le tipologie di dispositivi da installare e le relative tempistiche.

Vista la complessità dell’argomento e l’impatto che il Sistema RENTRI avrà sull’operatività delle imprese, il nostro Studio organizzerà delle sessioni di formazione di stampo pratico per approfondire i nuovi adempimenti.

Vi rimandiamo all’ultimo capitolo della presente comunicazione per tutti i dettagli del caso.

Adempimenti per le imprese che devono iscriversi al Sistema RENTRI successivamente al 13/02/2025 (secondo e terzo scaglione)

Le imprese obbligate ad iscriversi al Sistema RENTRI dopo il 13/02/2025 (secondo e terzo scaglione – produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti) dal momento dell’introduzione del Sistema stesso (13/02/2027) dovranno utilizzare i nuovi modelli di FIR e Registro in formato cartaceo fino al completamento della procedura di iscrizione.

Nel periodo transitorio tra l’introduzione del Sistema RENTRI (13/02/2025) ed il momento in cui l’impresa completerà l’iscrizione, i produttori con meno di 50 dipendenti dovranno procedere alla sola registrazione sul portale del Sistema RENTRI (operazione che prevede la comunicazione dei dati generali aziendali ma non richiede il pagamento dei diritti).

Per quanto riguarda le procedure di vidimazione, a partire dal 13/02/2025 non sarà più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di Commercio ma occorrerà vidimare digitalmente i FIR secondo il nuovo modello introdotto dal Sistema RENTRI utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal portale.

Il Registro Cronologico di Carico e Scarico invece sarà sempre vidimato dalla Camera di Commercio di riferimento, ma a decorrere dal 13/02/2025 sarà possibile vidimare solo i nuovi modelli introdotti che saranno scaricabili dal portale del Sistema RENTRI.

Dal punto di vista operativo, il FIR cartaceo deve essere compilato dal produttore tramite il sistema RENTRI oppure manualmente (dopo aver stampato il FIR vidimato in duplice copia).

Il Sistema RENTRI prevede anche la possibilità che il FIR venga emesso dal trasportatore su specifica richiesta del produttore (il quale comunque sarà obbligato alla registrazione sul portale).

Successivamente all’emissione il FIR sarà firmato in maniera autografa dal trasportatore e dovrà accompagnare il trasporto dei rifiuti prevedendo una ripartizione delle copie a tutti gli effetti allineata a quanto previsto per la gestione dei Vi.Vi.FIR:

  • Con il Sistema RENTRI saranno generati FIR cartacei composti da 2 copie originali;
  • Una copia rimane presso il produttore mentre l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione;
  • Il destinatario (successivamente all’accettazione del conferimento) sottoscrive e trattiene la copia del Formulario che ha accompagnato il trasporto;
  • Il trasportatore tratterrà una semplice fotocopia del Formulario sottoscritto dal destinatario ed avrà sempre l’onere di fornirne una copia dello stesso al produttore entro 3 mesi (trasmissione che potrà essere effettuata a mezzo consegna di fotocopia, invio a mezzo PEC oppure direttamente tramite il Portale del Sistema RENTRI);
  • In caso fosse presente anche un intermediario senza detenzione (Cat. 8 Albo Gestori Ambientali), successivamente alla conclusione del viaggio il trasportatore dovrà trasmettere una copia del FIR anche a questo soggetto con le stesse modalità indicate al punto precedente per la riconsegna.

Successivamente alla conclusione del trasporto, ogni operatore iscritto al Sistema RENTRI dovrà provvedere alla compilazione del proprio Registro Cronologico di Carico Scarico entro le tempistiche previste dalla norma.

L’operatività descritta in precedenza dovrà essere applicata dai produttori in forma transitoria fino alla data di iscrizione definitiva al Sistema RENTRI.

Una volta completata l’iscrizione anche questi soggetti dovranno utilizzare i modelli di Registro digitali secondo le procedure di cui al capitolo precedente, mentre l’obbligo di utilizzo dei FIR in formato digitale scatterà a partire dal 13/02/2026.

Per tutte le modalità di compilazione dei nuovi modelli di FIR e Registri si rimanda alle istruzioni pubblicate con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023, scaricabili dai link seguenti:

Vista la complessità dell’argomento e l’impatto che il Sistema RENTRI avrà sull’operatività delle imprese, il nostro Studio organizzerà delle sessioni di formazione di stampo pratico per approfondire i nuovi adempimenti.

Vi rimandiamo all’ultimo capitolo della presente comunicazione per tutti i dettagli del caso.

REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DEL SISTEMA RENTRI PER LE IMPRESE NON OBBLIGATE ALL’ISCRIZIONE

Come dettagliato in precedenza, i soggetti non obbligati all’iscrizione al Sistema RENTRI sono:

  • Produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non decadenti da lavorazioni industriali o artigianali (indipendentemente dal numero di dipendenti);
  • Produttori di rifiuti non inquadrati come imprese o enti;
  • Trasportatori dei propri rifiuti non pericolosi iscritti in Cat. 2bis all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le imprese escluse dall’obbligo di iscrizione al Sistema RENTRI dovranno comunque adeguarsi ai requisiti previsti dal nuovo sistema di tracciabilità a decorrere dal 13/02/2025.

Le imprese escluse dall’obbligo di iscrizione al Sistema RENTRI dovranno comunque procedere alla sola registrazione sul portale, operazione che prevede la comunicazione dei dati generali aziendali ma non richiede il pagamento dei diritti.

La procedura di iscrizione prevede che il legale rappresentante acceda per la prima volta al portale del Sistema RENTRI al sito https://www.rentri.gov.it/it tramite un dispositivo di riconoscimento digitale (SPID persona fisica o giuridica, CIE o CNS).

Successivamente all’accesso il legale rappresentante dell’impresa potrà poi procedere alla registrazione dell’impresa indicando anche le persone che possono eventualmente essere accreditate per operare sul Sistema RENTRI per conto dell’impresa stessa.

La procedura di registrazione al Sistema RENTRI per le imprese non obbligate all’iscrizione non prevede alcun pagamento di diritti di segreteria o di contributi annuali.

La registrazione deve essere completata entro la data della prima movimentazione di rifiuti che li coinvolge.

Per quanto riguarda le procedure di vidimazione, a partire dal 13/02/2025 non sarà più possibile vidimare i FIR secondo i vecchi modelli recandosi presso la Camera di Commercio ma occorrerà vidimare digitalmente i FIR secondo il nuovo modello introdotto dal Sistema RENTRI utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal portale.

Tali soggetti sono esclusi dall’obbligo di tenuta del Registro di Carico e Scarico, pertanto non devono rispettare nessuna delle procedure previste per detto adempimento.

Dal punto di vista operativo, il FIR cartaceo deve essere compilato dal produttore tramite il sistema RENTRI oppure manualmente (dopo aver stampato il FIR vidimato in duplice copia).

Il Sistema RENTRI prevede anche la possibilità che il FIR venga emesso dal trasportatore su specifica richiesta del produttore (il quale comunque sarà obbligato alla registrazione sul portale).

Tale possibilità non potrà chiaramente essere sfruttata in caso di imprese iscritte in Cat. 2bis all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in quanto inquadrati sia come produttori che come trasportatori.

Successivamente all’emissione il FIR dovrà essere firmato in maniera autografa e dovrà accompagnare il trasporto dei rifiuti prevedendo una ripartizione delle copie a tutti gli effetti allineata a quanto previsto per la gestione dei Vi.Vi.FIR:

Con il Sistema RENTRI saranno generati FIR cartacei composti da 2 copie originali;

  • Una copia rimane presso il produttore mentre l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione;
  • Il destinatario (successivamente all’accettazione del conferimento) sottoscrive e trattiene la copia del Formulario che ha accompagnato il trasporto;
  • Il trasportatore tratterrà una semplice fotocopia del Formulario sottoscritto dal destinatario ed avrà sempre l’onere di fornirne una copia dello stesso al produttore entro 3 mesi (trasmissione che potrà essere effettuata a mezzo consegna di fotocopia, invio a mezzo PEC oppure direttamente tramite il Portale del Sistema RENTRI);
  • In caso fosse presente anche un intermediario senza detenzione (Cat. 8 Albo Gestori Ambientali), successivamente alla conclusione del viaggio il trasportatore dovrà trasmettere una copia del FIR anche a questo soggetto con le stesse modalità indicate al punto precedente per la riconsegna.

L’operatività descritta in precedenza dovrà essere applicata solo dai soggetti non obbligati all’iscrizione al Sistema RENTRI. Restano invariati i termini di conservazione dei FIR per un periodo di 3 anni dalla conclusione del trasporto.

Per tutte le modalità di compilazione dei nuovi modelli di FIR si rimanda alle istruzioni pubblicate con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023, scaricabili dal link seguente:

Vista la complessità dell’argomento e l’impatto che il Sistema RENTRI avrà sull’operatività delle imprese, il nostro Studio organizzerà delle sessioni di formazione di stampo pratico per approfondire i nuovi adempimenti.

Vi rimandiamo all’ultimo capitolo della presente comunicazione per tutti i dettagli del caso.

4. CASI PARTICOLARI ED ADEMPIMENTI SPECIFICI

Di seguito vengono approfondite le disposizioni previste dal Sistema RENTRI per la gestione della tracciabilità relative a specifiche casistiche per le quali la norma prevede regimi dedicati.

Imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Cat. 3bis (distributori, trasportatori ed installatori di AEE)

Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 3bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 non sono soggetti agli obblighi previsti dal Sistema RENTRI.

Quando invece questi stessi soggetti operano al di fuori delle modalità semplificate previste dal Decreto di cui sopra, sono soggetti all’applicazione delle regole generali per l’iscrizione al Sistema RENTRI.

Iscrizioni al Sistema RENTRI su base volontaria

Le aziende non obbligate all’iscrizione al Sistema RENTRI e quelle per le quali è previsto il regime transitorio con adempimenti in modalità cartacea (secondo e terzo scaglione), possono iscriversi volontariamente al Sistema RENTRI secondo le tempistiche previste per le aziende coinvolte nel primo scaglione.

In caso di iscrizione su base volontaria, si applicheranno le stesse regole previste per le aziende obbligate all’iscrizione entro il 13/02/2025 (primo scaglione).

Obblighi dei gestori dei Centri di Raccolta

I gestori dei centri di raccolta di cui all’art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 (primo scaglione).

I gestori dei centri di raccolta, per i soli rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta devono:

  • Tenere dal 13 febbraio 2025 il Registro Cronologico di Carico e Scarico in formato digitale e trasmettere al Sistema RENTRI i relativi dati secondo le modalità descritte in precedenza;
  • Emettere dal 13 febbraio 2026 il FIR in formato digitale e trasmettere al RENTRI i dati almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino.

I gestori dei Centri di Raccolta, per i soli rifiuti non pericolosi in uscita dal Centro di Raccolta, devono dal 13 febbraio 2025 vidimare digitalmente il FIR cartaceo attraverso il portale del Sistema RENTRI e compilarlo tramite i sistemi gestionali aziendali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI.

Obblighi dei soggetti che svolgono le attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di cui all’art. 230, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 (spurghisti e simili)

Le imprese che svolgono l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si iscrivono al Sistema RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 (primo scaglione) indicando come attività svolta sia il trasporto di rifiuti che la produzione di rifiuti.

Fino all’adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra per i trasporti effettuati dal luogo di produzione fino all’impianto di destinazione o al sito di deposito temporaneo interno all’azienda (dall’art. 2 della Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 14 del 21/12/2021), continuano ad utilizzare il modello unico di cui all’art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che dovrà essere sempre vidimato con l’applicazione Vi.Vi.FIR raggiungibile dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Dal 13 febbraio 2025 (data di entrata in vigore del Sistema RENTRI) nel caso di trasporto dei rifiuti raccolti presso il deposito temporaneo interno all’azienda e destinati agli impianti di recupero o smaltimento (Art. 2 comma 6 della Delibera n. 14 del 21/12/2021 già richiamata) dovrà essere utilizzato il nuovo modello di FIR previsto dal Sistema RENTRI.

5. CORSI FORMAZIONE PER ADEMPIMENTI INTRODOTTI DAL SISTEMA RENTRI E AMBIENTE DEMO

Vista la complessità degli adempimenti introdotti dal Sistema RENTRI e l’impatto che avranno sull’operatività aziendale nella gestione dei rifiuti, il nostro Studio organizzerà delle sessioni di formazione di stampo pratico per approfondire i nuovi adempimenti.

Abbiamo calendarizzato più incontri sul tema nelle date elencate di seguito al fine di permettere la partecipazione a tutte le imprese interessate secondo le rispettive disponibilità.

Ogni incontro sarà organizzato in modalità online e sarà previsto un numero chiuso di partecipanti al fine di approfondire al meglio le novità introdotte.

Gli incontri saranno dedicati principalmente all’approfondimento della gestione degli adempimenti introdotti dal Sistema RENTRI ed alle modalità di compilazione dei nuovi Formulari di Identificazione dei Rifiuti FIR e Registri Cronologici di Carico Scarico.

Le sessioni di formazione sono programmate secondo il seguente calendario:

  • Giovedì 12 Dicembre 2024, dalle ore 17:00 alle ore 20:00
  • Mercoledì 18 Dicembre 2024, dalle ore 17:00 alle ore 20:00
  • Giovedì 16 Gennaio 2025, dalle ore 16:00 alle ore 20:00
  • Giovedì 23 Gennaio 2025, dalle ore 16:00 alle ore 20:00
  • Giovedì 30 Gennaio 2025, dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Il costo della formazione è di 75,00 € + IVA per ogni partecipante. Di seguito puoi scaricare la scheda di iscrizione.

Per completare la procedura di iscrizione sarà necessario inviare la scheda di iscrizione compilata e firmata (una per ogni partecipante) all’indirizzo tecnico@auto-truck.it. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo successivamente alla ricezione dell’incasso della quota di iscrizione.

Per agevolare le aziende all’introduzione del nuovo Sistema RENTRI, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato una fase di test su base volontaria per permettere alle imprese di familiarizzare con le procedure e gli adempimenti introdotti.

La sperimentazione avviene tramite un ambiente dimostrativo (Ambiente DEMO), con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale “ufficiale”. Tramite l’Ambiente DEMO del Sistema RENTRI potranno essere sperimentate le seguenti funzionalità:

  • Procedure di iscrizione
  • Stampe del format esemplare del Registro Cronologico di Carico e Scarico
  • Servizi di supporto per la vidimazione digitale, emissione e gestione del FIR cartaceo tramite applicazione web
  • Servizi di supporto per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale

L’ambiente DEMO del Sistema RENTRI è raggiungibile al sito https://www.rentri.gov.it/demo.

Come sempre il nostro studio è a Vostra completa disposizione per qualsiasi approfondimento dedicato.

Il Team di Auto Truck, società di Varese, specializzata in consulenza ambientale

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